Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 2
Norme in materia di distretti turistici regionali, “zone a burocrazia zero” e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008.
(BURC n. 17 del 25 gennaio 2019)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 31 maggio 2019, n. 18)
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, in conformità all’articolo 117 della Costituzione, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale) per come modificata della presente legge, promuove l’istituzione di distretti turistici regionali.
2. I distretti turistici regionali hanno l’obiettivo di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica in ambito nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori dello stesso distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Art. 2
(Individuazione dei distretti turistici regionali)
1. I distretti turistici regionali sono istituiti su specifica richiesta di enti locali, reti di imprese turistiche o di associazioni di imprese turistiche o di società di distretto rurali che si occupano di tematiche strategiche di sviluppo riconosciute dalla Regione.
2. I distretti turistici regionali comprendono aree geograficamente omogenee. Per ogni distretto turistico è richiesta la partecipazione di almeno tre comuni con capacità di ospitalità turistica non inferiore a cinquecento posti letto.
3. L’istituzione dei distretti turistici regionali comprende le seguenti fasi:
___________________
1 Lettera abrogata dall’art. 1, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 18; il testo originario era così formulato: “d) approvazione da parte dell’ente capofila, in caso di conclusione positiva della conferenza di cui alla lettera c), della proposta di delimitazione territoriale del distretto turistico regionale”.
2 Lettera sostituita dall’art. 1, comma 2, l.r. 31 maggio 2019, n. 18; il testo precedente era così formulato: “e) approvazione definitiva con delibera di Giunta regionale”.
Art. 3
(Protocollo d’intesa)
1. Il protocollo di intesa di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), contiene:
Art. 4
(Interventi a sostegno dei distretti turistici regionali)
1. Nell’ambito dei distretti turistici regionali, la Regione può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, d’intesa con i ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, progetti pilota al fine di aumentare l’attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni volte a:
Art. 5
(Zone a burocrazia zero)
1. La Regione nell’ambito dei distretti turistici regionali, nei limiti delle proprie competenze, promuove, anche d’intesa con i ministeri competenti, l’istituzione di “zone a burocrazia zero”.
Art. 6
(Nautica da diporto)
1. I distretti turistici regionali, di concerto con la Regione e l’Agenzia del demanio e alla luce delle semplificazioni introdotte dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 2011 n. 106, al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), allo scopo di incentivare l’attrattività turistica nei propri territori, concorrono, unitamente ai comuni dello stesso distretto a ciò vocati, alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della disciplina statale di settore in tema di sicurezza della navigazione e sicurezza portuale3.
Art. 7
(Piano di sviluppo turistico e Piano esecutivo annuale – l.r. 8/2008)
1. La Regione, in sede di redazione e di aggiornamento del Piano di sviluppo turistico e del Piano esecutivo annuale di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 8/2008, assume come prioritari gli interventi proposti all’interno dei distretti turistici regionali istituiti o riconosciuti ai sensi della presente legge.
___________________
3 Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1, l.r. 31 maggio 2019, n. 18.
Art. 8
(Distretti turistici istituiti ai sensi dell’art. 3, c. 4, d.l. 70/2011)
1. È inoltre riconosciuto quale distretto turistico regionale, il distretto turistico “Altopiano della Sila” istituito con decreto n. 595 del 29 dicembre 2017 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.l.70/2011.
Art. 9
(Modifiche alla l.r. 8/2008)
1. Sono apportate le seguenti modifiche alla l.r. 8/2008:
Art. 10
(Norma transitoria)
1. Nelle more dell’attuazione della presente legge continuano a trovare applicazione le norme relative ai sistemi turistici locali di cui alla l.r. 8/2008.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.
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